Con la crisi immobiliare del 2008 sono aumentati -nel nostro Paese- il numero degli immobili pignorati. Con il pignoramento immobiliare, se non si corre subito ai ripari la casa viene venduta all’asta.
E capita spesso, che per molti immobili non vengono presentate le offerte di acquisto e l’asta va DESERTA.
Cosa fa il GIUDICE?
Quando l’asta è DESERTA, non vi sono offerte di probabili acquirenti del bene messo in vendita, per cui il Giudice, ai fini di chiudere il procedimento esecutivo e di consentire al creditore di trovare finalmente una soddisfazione, dopo avere redatto il verbale di asta deserta, che attesta la mancata comparizione di persone interessate all’acquisto, fissa una nuova data di udienza, con un RIBASSO di prezzo fino al massimo del 25%, per cercare di rendere l’immobile più attrattivo agli occhi dei potenziali acquirenti.
Se anche alla seconda asta nessun offerente partecipa, ne verrà organizzata una terza, e il prezzo scenderà ulteriormente.
E se vengono effettuati più RIBASSI?
Se, a seguito di numerosi tentativi di vendita e conseguenti ribassi, la base d’asta scende tanto da superare notevolmente il valore di mercato del bene, tanto da comprimere sia gli interessi del creditore (al soddisfacimento del proprio credito) che del debitore (di estinguere la propria obbligazione con la perdita della casa) il Giudice “può disporre” la chiusura anticipata del processo esecutivo.
Cosa dice la NORMA?
Quest’ultimo punto, frutto di una recente riforma, ha introdotto l’art. 164 bis in base al quale possono essere chiuse anticipatamente le procedure “inutilmente” pendenti (perché antieconomiche), evitando che proseguano esecuzioni che non siano in grado di recare vantaggi al creditore in quanto generatori di costi processuali più elevati del concreto valore di realizzo degli asset pignorati».
La norma affida al GIUDICE dell’esecuzione la valutazione circa l’infruttuosità della procedura e la convenienza a proseguirla.
Tale valutazione è, naturalmente, discrezionale: il Giudice dovrà prendere in esame tutti gli elementi a sua disposizione, dalla stima del valore del bene, al valore di mercato, agli esiti delle vendite tentate, ai successivi ribassi del prezzo.
Quindi la sospensione “non è scontata”, è sempre il Giudice a decidere caso per caso se esistono le condizioni per una chiusura anticipata del procedimento.
Cosa può FARE il DEBITORE?
Il debitore anziché assistere da spettatore e farsi trascinare dagli eventi, può decidere -per il suo bene e per il bene della sua famiglia- di essere parte attiva in questo processo e farsi assistere da Professionisti del settore per verificare se ci sono le condizioni per una RINUNCIA AGLI ATTI.