È Possibile usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa se l’acquisto avviene tramite asta?
Questa è una domanda ricorrente tra le persone che si avvicinano al mondo delle aste.
Tante sono le famiglie che decidono di acquistare una casa all’asta e spesso ci chiedono se è possibile usufruire dell’agevolazione prima casa.
La risposta è affermativa. Più volte l’agenzia delle entrate ha ribadito che le agevolazioni prima casa per l’acquisto di una casa all’asta, seguono lo stesso Iter di una classica compravendita.
Quali sono i requisiti per avere le agevolazioni?
Le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della “prima casa” sono riconosciute in presenza di determinate condizioni e precisi requisiti:
- L’acquirente deve espressamente dichiarare di essere in possesso dei requisiti “prima casa” (questa dichiarazione deve essere fatta nell’ offerta di partecipazione o al massimo nel momento in cui si versa il saldo del prezzo!!).
- Categoria catastale: Per usufruire delle agevolazioni “prima casa”, l’abitazione che si acquista deve appartenere a una delle seguenti categorie catastali:
• A/2 (abitazioni di tipo civile)
• A/3 (abitazioni di tipo economico)
• A/4 (abitazioni di tipo popolare)
• A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare)
• A/6 (abitazioni di tipo rurale)
• A/7 (abitazioni in villini)
• A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).
Le agevolazioni “prima casa” non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).
Le agevolazioni spettano anche per l’acquisto delle pertinenze, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (per esempio, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), limitatamente a una pertinenza per ciascuna categoria.
- Luogo di ubicazione dell’immobile: Altra fondamentale condizione è quella relativa al luogo in cui si trova l’immobile che si vuole acquistare. Per usufruire dei benefici, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nel decreto di trasferimento.
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
Acquistare una casa all’asta, richiede conoscenze e competenze!
A volte la mancata presentazione di una “semplice dichiarazione” -come nel caso dell’agevolazione per i benefici prima casa- può costarti in termini economici, diverse migliaia di euro…
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