Chi partecipa ad un’asta immobiliare deve, necessariamente, presentare un’offerta, analogica o telematica che sia, rispettando i requisiti formulati nell’avviso di vendita.
Un requisito fondamentale è quello relativo al PREZZO DA OFFRIRE.
Se è vero che, acquistare un immobile all’asta, rappresenta un’ottima occasione per realizzare un investimento immobiliare, ad un prezzo vantaggioso è, anche vero che per evitare errori e cogliere con consapevolezza questa opportunità è necessario la conoscenza dei termini utilizzati nei documenti, quali parti integranti della procedura esecutiva.
Lo scopo di questo articolo è fare chiarezza sulle DIFFERENZE che intercorrono tra PREZZO BASE ed OFFERTA MINIMA.
Cos’è esattamente il Prezzo Base D’Asta?
Il Prezzo Base D’Asta è l’importo con cui un immobile viene messo all’asta, è determinato dal CTU (consulente tecnico d’ufficio), dopo aver visionato e valutato l’immobile, stilando una perizia completa che sarà consegnata al Giudice dell’Esecuzione.
E l’Offerta Minima?
È l’importo che un partecipante ad un’asta giudiziaria può offrire, è inferiore del 25% rispetto al prezzo base. Si tratta di un’offerta più bassa di ¼, del prezzo base, al di sotto della quale non possono essere fatte offerte inferiori, a pena di esclusione dalla gara.
Un esempio può evidenziare meglio le differenze:
Ipotizziamo, la partecipazione ad un’asta immobiliare con Prezzo Base D’asta pari a € 100.000,00;
L’offerta minima presentabile è pari a € 75.000,00, quindi, inferiore del 25% (¼) rispetto al Prezzo Base.
Calcolo= Prezzo Base – 25% = € 100.000,00 – 25% = € 75.000,00.
Qualsiasi sia il prezzo base, è questa la procedura da seguire.
È opportuno verificare i termini e le condizioni presenti nell’Avviso di Vendita!
“Rif. Normativo: modifica art. 571 del Codice di Procedura Civile, introdotta con il D.L 27.06.2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2015 n. 132,”.